IL GIUDICE DI PACE Sciogliendo la riserva che precede; Letto il ricorso depositato in cancelleria il 3 ottobre 2003 da Giancarlo Medaglioni in giudizio personalmente, con cui veniva impugnato il verbale di contravvenzione n. 731913 della Polizia Stradale di Firenze, elevato in suo danno per la violazione dell'art. 148, 14° e 16° comma codice della strada, commessa in Firenze il 27 settembre 2003; Constatato che il ricorso non e' accompagnato dal deposito prescritto dall'art. 204-bis del codice della strada, per cui ne andrebbe dichiarata la inammissibilita'; Rilevato che il ricorrente ha dichiarato di essere nella impossibilita' di effettuare il deposito giudiziario di cui all'art. 204-bis, in quanto disoccupato; Rilevato che l'art. 204-bis, 3° comma, del codice della strada introdotto dalla legge n. 214/2003 entrata in vigore il 13 agosto 2003, nella parte in cui prevede che «all'atto del deposito del ricorso il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore», contrasta con l'art. 3 della Costituzione in quanto crea una irragionevole disparita' di trattamento tra chi ha i mezzi per versare immediatamente la cauzione e chi invece, soprattutto nei casi in cui la sanzione pecuniaria e' di importo elevato, si trova di fatto nella impossibilita' di proporre ricorso; Rilevato inoltre che la norma su citata contrasta anche con l'art. 24 della Costituzione in quanto il diritto alla difesa, essendo condizionato al pagamento di una cauzione (in alcuni casi, come il nostro, peraltro di importo ingente), di fatto precluso o ostacolato gravemente per tutti coloro che non hanno i mezzi economici per fare ricorso. Ed infatti anche l'istituto del «gratuito patrocinio» a cui l'art. 24 Cost. fa riferimento non e' applicabile alla disciplina prevista dall'art. 204-bis codice della strada per cui ancora piu' evidente e' il suo contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione; Inoltre la predetta disposizione reintroduce il famoso principio del solve et repete gia' dichiarato incostituzionale con sentenza n. 21/1961, in quanto lede o limita il diritto di agire in giudizio, diritto che e' garantito a tutti allo scopo di assicurare la uguaglianza tra i cittadini in ordine alla possibilita' di ottenere tutela giurisdizionale.