IL GIUDICE DI PACE

    Sciogliendo la riserva che precede;
    Letto  il  ricorso depositato in cancelleria il 3 ottobre 2003 da
Giancarlo  Medaglioni  in  giudizio  personalmente,  con  cui  veniva
impugnato  il  verbale  di  contravvenzione  n. 731913  della Polizia
Stradale   di  Firenze,  elevato  in  suo  danno  per  la  violazione
dell'art. 148,  14°  e  16°  comma  codice  della strada, commessa in
Firenze il 27 settembre 2003;
    Constatato  che  il  ricorso  non  e'  accompagnato  dal deposito
prescritto  dall'art. 204-bis  del  codice  della  strada, per cui ne
andrebbe dichiarata la inammissibilita';
    Rilevato   che  il  ricorrente  ha  dichiarato  di  essere  nella
impossibilita'   di   effettuare   il  deposito  giudiziario  di  cui
all'art. 204-bis, in quanto disoccupato;
    Rilevato  che  l'art. 204-bis,  3° comma, del codice della strada
introdotto  dalla  legge  n. 214/2003  entrata in vigore il 13 agosto
2003,  nella  parte  in  cui  prevede  che «all'atto del deposito del
ricorso  il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice
di  pace  a pena di inammissibilita' del ricorso, una somma pari alla
meta'  del  massimo  edittale  della  sanzione  inflitta  dall'organo
accertatore»,  contrasta  con  l'art. 3  della Costituzione in quanto
crea  una  irragionevole disparita' di trattamento tra chi ha i mezzi
per  versare immediatamente la cauzione e chi invece, soprattutto nei
casi in cui la sanzione pecuniaria e' di importo elevato, si trova di
fatto nella impossibilita' di proporre ricorso;
    Rilevato  inoltre  che  la  norma  su  citata contrasta anche con
l'art. 24  della  Costituzione  in  quanto  il  diritto  alla difesa,
essendo  condizionato  al  pagamento di una cauzione (in alcuni casi,
come  il  nostro,  peraltro  di importo ingente), di fatto precluso o
ostacolato  gravemente  per  tutti  coloro  che  non  hanno  i  mezzi
economici per fare ricorso. Ed infatti anche l'istituto del «gratuito
patrocinio»  a  cui l'art. 24 Cost. fa riferimento non e' applicabile
alla  disciplina  prevista  dall'art. 204-bis codice della strada per
cui  ancora  piu'  evidente  e'  il suo contrasto con gli art. 3 e 24
della Costituzione;
    Inoltre  la predetta disposizione reintroduce il famoso principio
del  solve  et  repete  gia' dichiarato incostituzionale con sentenza
n. 21/1961,  in quanto lede o limita il diritto di agire in giudizio,
diritto  che  e'  garantito  a  tutti  allo  scopo  di  assicurare la
uguaglianza  tra  i cittadini in ordine alla possibilita' di ottenere
tutela giurisdizionale.